Morra De Sanctis | in parziale applicazione della legge fornero

Operaio metalmeccanico licenziato dalla Scaf

Giudice dispone il reintegro nel posto di lavoro

Datore di lavoro è stato condannato anche al risarcimento dei danni

Cisl Irpinia Sannio
Cisl Irpinia Sannio

MORRA DE SANCTIS | Con la riammissione in servizio comunicata nel pomeriggio di ieri dal datore di lavoro si conclude la vicenda relativa al licenziamento dell’operaio metalmeccanico Raffaele Fiano, dipendente della Società Scaf srl, con stabilimento nell’area industriale di Morra De Sanctis, che occupa oltre venti dipendenti.

APPLICAZIONE LEGGE FORNERO | La reintegra è stata disposta con uno dei primi provvedimenti emessi dal Tribunale dell’Alta Irpinia in parziale applicazione della così detta legge Fornero, con la quale sono state introdotte nuove norme per impugnare il licenziamento intimato da parte di aziende con più di quindici dipendenti. La stessa legge però ha anche modificato il famoso art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70), sicché attualmente, all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento non consegue sempre ed automaticamente la reintegrazione nel posto di lavoro, ma in alcune ipotesi è previsto esclusivamente un risarcimento del danno che sarà liquidato dal giudice.

IL LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI | Il giudizio deciso dal Giudice del Lavoro di Sant’Angelo dei Lombardi è stato promosso da Fiano Raffaele, operaio metalmeccanico iscritto alla FIM CISL di Avellino, difeso dagli avvocati Rocco Bruno e Gerarda Pennella, della Cisl IrpiniaSannio, licenziato dall’azienda per presunti motivi disciplinari, ma senza il rispetto della procedura prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori a garanzia del diritto di difesa dei dipendenti.

CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO | Dopo una breve istruttoria, la causa si è conclusa con la condanna del datore di lavoro a reintegrare il Fiano nel posto in precedenza occupato e a risarcirgli i danni derivanti dall’illegittimo licenziamento, visto che l’operaio è rimasto senza lavoro per circa un anno. «Il dipendente – precisa la nota della UST CISL IrpiniaSannio - ha ottenuto la tutela piena ed ampia della reintegrazione a seguito del così detto rito Fornero solo perché, licenziato prima dell’entrata in vigore della legge, fissata al 17 luglio 2012 e instaurato il giudizio dopo che la legge era divenuta operativa. Se l’operaio fosse stato licenziato dopo il 17 luglio 2012 oggi non avrebbe ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro da cui era stato illegittimamente estromesso, ma solo una modesta indennità risarcitoria».

Venerdì 7 giugno 2013